IL RISPETTO DEI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ: LA CHIAVE DI ACCESSO AI FUTURI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE

l tema della sostenibilità del biometano e della relativa necessità di “certificare” tale sostenibilità è stato introdotto dal Decreto 2 marzo 2018 che promuove e incentiva il biometano come biocarburante destinato ai trasporti e ne individua e distingue due tipologie, il biometano “avanzato” e quello non avanzato. Il biometano è “avanzato” quando è generato dalle matrici elencate nella Parte A dell’Allegato 3 del Decreto 10.10.2014 sm.i. e come tale gode, come noto, di un quadro regolatorio specifico (in primis, il cosiddetto “double counting”). Tuttavia, quello che preme ricordare è che tutto il biometano in qualità di “biocarburante” deve essere prima di tutto “sostenibile” ai sensi del Decreto 14.11.2019 e secondo i criteri stabiliti dalla RED I; poi, in funzione delle biomasse impiegate, quel biometano “sostenibile” potrà essere o “avanzato” o “non avanzato”.

Ma quando una bioenergia è “sostenibile”?

Per poter essere definita sostenibile deve rispettare i criteri forniti dalla direttiva RED I, i temi principali da affrontare sono due:

1) i terreni da cui derivano le colture e i residui colturali impiegati rispettano precisi requisiti (secondo l’art. 29 della Direttiva RED); in sintesi non devono essere terreni di alto pregio in quanto ad elevato stock di carbonio (foreste, torbiere, ecc.);

2) per la sua produzione è stata emessa una quantità di CO2 equivalente inferiore di una percentuale significativa e prestabilita in funzione della sua destinazione (trasporto, energia elettrica, riscaldamento/raffrescamento) rispetto a quella associata al cosiddetto “combustibile fossile di riferimento” o “fossil fuel comparator (FFC)”.

Dal punto di vista operativo, la dimostrazione che il biometano è sostenibile secondo i criteri sopra citati deve di fatto essere certificato da un soggetto esterno, nello specifico da un organismo di certificazione (OdC) accreditato a tale scopo da Accredia in conformità a quanto previsto dal Decreto 14 novembre 2019, che istituisce il Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi. 

Fatte queste premesse, appare chiaro che l’azienda agricola che intende produrre biometano per i trasporti deve essere in grado di muoversi in questo nuovo e articolato contesto; dal momento della definizione della dieta dell’impianto in fase autorizzativa sino alla predisposizione della documentazione necessaria affinché l’OdC certifichi che l’azienda è in grado di produrre biometano accompagnato dal Certificato di Sostenibilità, come richiesto per l’accesso agli incentivi. 

Il CIB, consapevole della complessità di questo nuovo percorso, si è subito mosso in due direzioni: da un lato ha affiancato sin dall’inizio i primi associati che hanno intrapreso la strada del biometano, dall’altro ha individuato nel CSQA l’organismo di certificazione con cui interagire per affrontare nei dettagli la corretta applicazione di tutti gli adempimenti previsti dalle norme di settore, nate per i bioliquidi e solo successivamente integrate con il biometano. 

Questo doppio approccio ha permesso di agire su una serie di criticità interpretative e di individuare soluzioni condivise messe subito a fattore comune.

In Tabella 1 sono indicati gli ambiti di applicazione, i criteri da rispettare e l’entità del risparmio di emissioni da garantire ora vigenti e quelli futuri una volta recepita la RED II.

Il rispetto e la dimostrazione della “sostenibilità” delle fonti di energia rinnovabile generate da biomassa sono requisiti necessari e obbligatori affinché esse possano essere computate per il raggiungimento degli obiettivi europei in tema di fonti rinnovabili e quindi gli impianti essere i destinatari di incentivazione economica.  

Ad oggi, come illustrato nella tabella 1, tale obbligo riguarda il biometano per i trasporti, ma a partire da novembre con il recepimento nazionale della direttiva RED II, sarà esteso ad altre forme di impiego del biogas/biometano, in particolare a quello destinato all’immissione in rete per usi diversi dal trasporto. 

Alla luce delle opportunità fornite dal PNRR, questo significa che sia per gli impianti biogas esistenti, sia per quelli di nuova costruzione la dimostrazione della sostenibilità della propria produzione sarà una condizione necessaria per poter accedere ai nuovi incentivi previsti dai decreti che sono in fase di definizione proprio in queste settimane e che garantiranno la continuità del nostro settore.

La verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità è un’attività così importante e fondamentale che deve essere affrontata già nella fase preliminare di progettazione di un nuovo impianto o di riconversione di uno esistente a partire dalla tipologia e delle quantità delle matrici con cui verrà alimentato il digestore; in base alle scelte in materia di dieta e di caratteristiche dell’impianto è infatti possibile capire se il futuro impianto sarà in grado di produrre biometano sostenibile e ricevere gli incentivi. 

Per essere pronti a partecipare ai bandi, a cui si sta lavorando in questi mesi e previsti per il 2022, che daranno attuazione alle misure di finanziamento previste del PNRR (aiuti in conto capitale sino al 40% del costo di investimento) è necessario avere già effettuato tutte le valutazioni del caso in tema di rispetto dei criteri di sostenibilità. Consapevoli della delicatezza di questa fase, indispensabile perché tutte le iniziative imprenditoriali partano subito e con il piede giusto, grazie all’esperienza maturata in questi anni, il Consorzio ha previsto un servizio di consulenza dedicata sulla sostenibilità agli associati CIB per consentire loro di essere pronti a cogliere tutte le opportunità di sviluppo che il PNRR offrirà.

1) La riduzione delle emissioni di GHG deve essere pari ad almeno il 60% per i biogas/ biocarburanti prodotti negli impianti entrati in funzione dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre 2020 e pari al 65% per gli impianti in funzione dal 1 gennaio 2021.